Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si propone di riscrivere lo Statuto della regione autonoma Friuli Venezia Giulia secondo una nuova visione strategica dell'ente regione e del sistema delle autonomie.
      Lo Statuto della regione Friuli Venezia Giulia, quinto in ordine di tempo delle autonomie speciali, è fortemente connotato da un periodo storico in cui la regione rappresentava l'ultimo caposaldo del mondo occidentale contrapposto a un sistema (il cosiddetto «socialismo reale») che imponeva ai popoli situati oltre il confine orientale modelli socio-economici molto distanti e diversi dai nostri.
      Dopo il crollo dei sistemi totalitari e l'allargamento dell'Unione europea con l'entrata di molti Stati che appartenevano al blocco comunista, la regione Friuli Venezia Giulia perde il ruolo di «sentinella» dell'occidente e diventa geograficamente il cuore della nuova Europa.
      La proposta di legge costituzionale è incentrata sulla creazione di un nuovo «sistema di istituzioni» e di nuovi «rapporti tra queste», in cui vengono ripartiti e ridistribuiti i compiti e le rispettive funzioni, nell'ottica della concreta attuazione dei princìpi di sussidiarietà, leale collaborazione e razionalizzazione dei costi.

Il quadro dei valori fondanti.

      I primi articoli della proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto descrivono i princìpi etici e i valori sociali fondamentali entro cui viene inserito il nuovo assetto istituzionale ed i nuovi criteri con cui amministrare il territorio, vale a dire:

          a) la tradizione storico-culturale cristiana su cui si fonda la regione;

          b) le tradizioni di libertà, di scienza, di pensiero e di laicità delle istituzioni;

          c) lo sviluppo della persona secondo i princìpi di libertà, giustizia, uguaglianza e solidarietà.

 

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      In questo contesto vengono individuati gli obiettivi prioritari cui indirizzare l'azione di governo per il miglioramento del benessere della comunità:

          1) nell'ambito delle garanzie di carattere universalistico, la tutela del diritto alla vita, la promozione della maternità e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio quale cellula fondamentale della società; il diritto alla salute e all'assistenza sociale; la promozione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone disabili; il diritto alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere; il diritto alla libertà di studio, l'accesso all'istruzione pubblica e privata, alla cultura e alla formazione permanente come bisogno individuale e valore collettivo; la promozione dell'associazionismo e del volontariato anche nell'ottica dell'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

          2) nell'ambito della tutela delle identità culturali, innanzitutto l'affermazione del principio di autogoverno del popolo friulano e giuliano attraverso forme rispondenti alle caratteristiche della loro identità, storia e tradizioni; il riconoscimento dei diritti di quanti appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio regionale; la forte volontà di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico e delle tradizioni culturali proprie di tutte le comunità storicamente residenti nel territorio regionale;

          3) nell'ambito della tutela del territorio, il mantenimento dell'equilibrio fra competitività delle imprese e sostenibilità ambientale; la tutela dell'ambiente quale patrimonio comune; il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente e sui rischi che possono derivare da eventuali situazioni di criticità ambientale;

          4) nell'ambito della promozione dello sviluppo economico, il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; la promozione dello sviluppo economico basato sull'innovazione e sul rispetto dei princìpi di coesione sociale.

      Si vuole segnalare, infine, che tra gli obiettivi generali di governo della regione è stato previsto il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini, in linea con le richieste che provengono dai sindaci della maggioranza dei territori degli Stati europei.
      Sempre in questo contesto e già nei primi articoli vengono delineati anche i princìpi ispiratori del nuovo assetto istituzionale:

          a) la valorizzazione dell'autonomia della regione nel nuovo contesto costituzionale e dell'adesione all'Unione europea;

          b) il riconoscimento delle due anime della regione, le province friulane, da un lato, e Trieste, dall'altro, realtà cui vanno riconosciuti nuovi strumenti e forme di coordinamento e di governo, conformemente alla propria storia nonché alle proprie potenzialità e vocazioni;

          c) la valorizzazione dei princìpi di autonomia e sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

I caratteri generali della nuova organizzazione amministrativa.

      L'idea cardine della proposta di legge costituzionale è di procedere a un riassetto della regione tenendo conto della matrice policentrica del territorio e della necessità di creare una struttura sufficientemente leggera, che risponde all'esigenza di vedere tutti - comuni, province, regione, mondo del lavoro e dell'economia - partecipi delle scelte di governo.
      Il concetto di governance che ha ispirato il lavoro vuole fare del confronto la procedura obbligatoria per operare le scelte legislative. Servono nuovi procedimenti decisionali perché quelli attuali sono inadeguati e lo sforzo è stato quello di coniugare queste esigenze con la semplificazione del sistema, mantenendosi sempre all'interno dell'unità regionale.

Il ruolo della regione.

      Il ruolo e l'assetto della regione sono ridisegnati secondo due distinte linee direttive:

 

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da un lato, si rafforzano gli elementi che sostanziano la specialità dell'intero sistema regionale, dall'altro, si ridisegna la ripartizione delle funzioni tra consiglio regionale, giunta regionale e presidente e tra regione ed enti locali. In particolare:

          a) vengono potenziate le competenze legislative esclusive, soprattutto in riferimento alle materie relative alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali, alla sicurezza e alla programmazione scolastica;

          b) viene anche previsto che, con decreti legislativi di attuazione dello Statuto, lo Stato possa attribuire alla regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva;

          c) viene rafforzata l'autonomia finanziaria, aumentando, da quattro decimi e mezzo a otto, la quota regionale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società;

          d) vengono previsti forme speciali di agevolazione fiscale e finanziamenti specifici per promuovere la competitività delle imprese regionali nei confronti dei nuovi Stati membri dell'Unione europea e degli Stati dell'Europa centro-orientale;

          e) viene rafforzato il ruolo della Commissione paritetica con riferimento alle funzioni di concertazione con lo Stato e con riferimento alle procedure per la deliberazione dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto. Con riguardo a quest'ultimo aspetto sono infatti previste forme di silenzio-assenso per i pareri obbligatori dello Stato, in modo da evitare che i lunghi tempi per il rilascio degli stessi blocchino, di fatto, l'iter per l'approvazione dei decreti di attuazione;

          f) vengono potenziati i poteri e le funzioni della regione nell'ambito dei rapporti internazionali.

      Dal punto di vista della ripartizione delle competenze amministrative, il ruolo della regione viene sensibilmente ridotto: alla regione rimangono esclusivamente le competenze amministrative che attengono alla sua organizzazione e alle esigenze di carattere unitario (secondo l'elencazione di cui all'articolo 10). Le rimanenti funzioni vengono devolute al sistema delle autonomie locali. Rimangono in capo alla regione i compiti di programmazione, controllo, vigilanza, coordinamento delle funzioni amministrative conferite nonché di individuazione dei livelli e degli standard di qualità cui gli enti locali devono attenersi per l'esercizio delle competenze devolute.
      Al tempo stesso e anche in ragione del rafforzamento delle competenze legislative della regione, viene nettamente distinto il ruolo del consiglio regionale da quello della giunta. Il presidente della regione non fa infatti parte del consiglio regionale; la giunta ha potere di iniziativa legislativa solo nelle materie di sua stretta competenza e non può, in nessun caso, esercitare né per delega né sulla base di motivi straordinari le prerogative del consiglio regionale.
      A ulteriore conferma del rafforzamento del ruolo del consiglio regionale sono altresì previste la potestà regolamentare di quest'ultimo e la definizione di termini perentori entro cui la giunta regionale deve rispondere a interrogazioni e a interpellanze.

Il sistema delle autonomie.

      Il sistema delle autonomie locali si fonda su tre concetti principali: l'ampliamento dell'autonomia, una nuova distribuzione delle competenze amministrative e la creazione di forti rapporti di coordinamento e di interrelazione fra i diversi livelli territoriali di governo.
      Come appena accennato, la regione viene infatti ridisegnata come un ente con competenze essenzialmente legislative e di supervisione dell'attività degli enti locali; parallelamente le province diventano il

 

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livello di governo in cui si concentrano la gran parte delle funzioni esecutive e amministrative ora in capo alla regione, i comuni, che rimangono il perno del sistema delle autonomie locali e il primo ente di riferimento per i cittadini, esercitano tutte le rimanenti competenze amministrative.
      Queste scelte assumono una rilevanza particolare nel quadro della nuova composizione del consiglio regionale e dei consigli provinciali:

          a) il consiglio regionale è infatti composto dai consiglieri provinciali che hanno ricevuto il maggiore numero di preferenze personali;

          b) i consigli provinciali sono composti anche da rappresentanti degli enti locali che intervengono con diritto di parola, ma non di voto.

      Inoltre, viene notevolmente rafforzato il ruolo del consiglio delle autonomie (ora assemblea delle autonomie), prevedendo un'ampia sfera di materie in cui esso rilascia parere obbligatorio al consiglio regionale: nei casi in cui il parere sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di modifiche specifiche, il consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di tali modifiche esclusivamente con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.
      Attraverso lo stretto collegamento fra i diversi livelli di governo, la devoluzione delle competenze amministrative, ora regionali, non produce la moltiplicazione caotica dei centri di decisione e la perdita di una regia unica: i consigli provinciali diventano gli enti che amministrano, coordinano e sovrintendono all'area vasta di rispettiva competenza; il consiglio regionale diventa la sede dove fare sintesi, al momento della formazione delle leggi regionali.
      Con riferimento, invece, all'autonomia dei comuni e delle province, un accenno particolare va riservato al sistema di finanziamento; l'autonomia finanziaria di entrata è garantita da una quota fissa di partecipazione ai decimi di compartecipazione regionale, ripartita tra gli enti in misura proporzionale al gettito dei tributi erariali riferibile ai rispettivi territori. Gli enti locali hanno inoltre la possibilità di differenziare autonomamente le aliquote delle addizionali e di applicare tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica statale e regionale. Le esigenze dei territori con minore capacità fiscale e quindi con meno servizi sono salvaguardate dall'istituzione di un fondo perequativo che assicura i servizi e gli investimenti essenziali.
      L'autonomia finanziaria di spesa è invece garantita dalla eliminazione di ogni vincolo di destinazione nei trasferimenti regionali, fatta salva l'assegnazione di finanziamenti vincolati alla realizzazione di accordi di programma di interesse regionale.

Il sistema elettorale.

      Queste le caratteristiche principali del nuovo sistema elettorale:

          a) il territorio viene suddiviso in circoscrizioni elettorali e la ripartizione dei seggi avviene in base al numero degli abitanti; sono quindi eliminati i collegi uninominali ora previsti per le elezioni provinciali;

          b) il presidente della regione, i presidenti delle province, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali sono eletti contemporaneamente e direttamente, con un'unica scheda elettorale;

          c) ogni lista o ogni coalizione che sostiene un candidato presidente deve presentarsi sia a livello provinciale che regionale, altrimenti il presidente della regione eletto non rappresenterebbe l'intero territorio;

          d) è previsto uno sbarramento del 4 per cento calcolato a livello regionale, sia per le coalizioni di liste, sia per ogni lista che si presenti da sola o in coalizione;

 

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          e) nell'ambito di ciascuna lista o coalizione di liste, la candidatura di presidente della regione è collegata a quella dei rispettivi candidati presidenti di ciascuna provincia in modo che il voto viene espresso cumulativamente nei confronti del presidente della regione e del presidente di ciascuna provincia;

          f) non è ammesso il voto disgiunto;

          g) è eletto, rispettivamente, presidente della regione e presidente della provincia il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti;

          h) il numero dei consiglieri nelle province e nel consiglio regionale è determinato con il sistema attuale: premio di maggioranza alla coalizione del presidente vincente e successiva ripartizione proporzionale dei seggi assegnati rispettivamente alla maggioranza e alla minoranza;

          i) la ripartizione dei seggi alle liste che compongono una coalizione avviene in proporzione ai voti di lista ricevuti;

          l) viene eletto consigliere provinciale chi ha riportato il maggior numero di preferenze personali, nel limite dei seggi assegnati alla singola lista;

          m) diventano consiglieri regionali i consiglieri provinciali che hanno avuto più preferenze personali, nell'ambito del numero di consiglieri regionali assegnati alla singola provincia e alla singola lista o coalizione.

      Con questo sistema si ottengono una serie di vantaggi:

          1) riduzione del numero dei consiglieri regionali;

          2) ulteriore risparmio di risorse grazie alla parziale coincidenza tra consiglieri regionali e provinciali: chi percepisce l'indennità di consigliere regionale ovviamente non potrà cumularla con quella di consigliere provinciale; inoltre, la contestualità dell'elezione regionale e provinciale rappresenterà anche una semplificazione per il cittadino elettore che da tempo lamenta l'eccessiva frequenza con cui è chiamato alle elezioni;

          3) la sovrapposizione del ruolo di consigliere provinciale e consigliere regionale garantirà inoltre un forte radicamento territoriale degli eletti, una effettiva conoscenza dei problemi che meritano di essere tradotti in norme di legge e una costante verifica dell'efficacia della produzione normativa;

          4) elezione diretta del presidente della regione e dei presidenti delle province;

          5) esistenza di una maggioranza stabile sia a livello provinciale che regionale: questo è assicurato innanzitutto dall'attribuzione del premio di maggioranza, ma anche la contestualità dell'elezione del presidente della regione, collegato ai candidati presidenti delle singole province e ai candidati consiglieri provinciali-regionali, garantirà la stabilità degli esecutivi nell'ambito di un quadro di potenziale omogeneità politica;

          6) il metodo di voto è uguale a quello già operante a livello comunale, provinciale e regionale, per cui è già conosciuto dagli elettori: l'unica differenza è che non tutti i consiglieri della provincia diventeranno consiglieri regionali, ma questo non ha nessuna incidenza sulla forma della scheda (che è unica per le due diverse elezioni) e sulla complessità delle procedure di voto.

      Va sottolineato un ulteriore aspetto: al momento del deposito della candidatura a presidente della regione, viene indicato anche il nominativo del vicepresidente della regione. In caso di sfiducia, rimozione o dimissioni del presidente della regione, egli ne assumerà la carica scongiurando lo scioglimento del consiglio regionale e dei consigli provinciali. Qualora anche il vicepresidente, subentrato al presidente, venga sfiduciato o si dimetta, sarà inevitabile andare a nuove elezioni.
      Questa particolare disciplina, già conosciuta in regioni come la Calabria, permette di attenuare il sistema del simul

 

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stabunt simul cadent, ma è anche una conseguenza coerente del ridimensionamento dei poteri dell'esecutivo regionale.
      Accanto all'indicazione del vicepresidente si è ritenuto opportuno richiedere anche l'indicazione del nominativo degli assessori regionali, in ossequio a una esigenza di chiarezza e di trasparenza nei confronti degli elettori e nel pieno rispetto della rappresentanza di tutte le province.

Lo snellimento dell'apparato amministrativo e burocratico.

      Come già anticipato, l'obiettivo del contenimento delle spese viene ottenuto intervenendo innanzitutto sulla semplificazione degli organi di rappresentanza politica: il numero dei consiglieri regionali è ridotto da 60 a 50; c'è una parziale coincidenza fra consiglieri regionali e provinciali; viene ridotto il numero degli assessori regionali da 10 a 6 ed è ridotto da 7 a 5 il numero dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
      La razionalizzazione della struttura amministrativa viene invece ottenuta anche attraverso la ridistribuzione degli apparati regionali alle amministrazioni provinciali: a seguito della devoluzione delle competenze amministrative agli enti locali, dovranno essere mantenute a livello regionale le sole risorse tecniche e operative necessarie per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, mentre verranno conseguentemente trasferiti agli altri livelli territoriali i necessari apparati burocratici e le relative risorse finanziarie e professionali.

La rappresentanza territoriale.

      I componenti del consiglio delle autonomie appartenenti a ciascuna provincia partecipano di diritto alle sedute dei consigli provinciali, con diritto di parola ma non di voto.
      Un altro elemento per rafforzare ulteriormente il principio della rappresentanza territoriale nelle diverse sedi istituzionali è dato dalla previsione secondo cui gli assessori regionali debbano essere individuati garantendo la rappresentanza di ogni provincia. Il numero dei membri della giunta è stato infatti previsto proprio per garantire questa opportunità: i sei componenti corrispondono infatti al presidente, al vicepresidente e a un assessore per ogni provincia.

Gli equilibri territoriali.

      La presente proposta di legge costituzionale ha cercato di affrontare il delicatissimo tema degli equilibri fra Trieste e il Friuli, la diversa identità di Trieste, da un lato, e delle province di Udine, di Pordenone e di Gorizia dall'altro, proponendo nuove forme di organizzazione amministrativa conformi a queste diversità.
      La provincia metropolitana di Trieste è dotata di competenze amministrative aggiuntive rispetto alle altre province, in ragione delle sue vocazioni. Le vengono attribuite le competenza regionali relative alle politiche transfrontaliere e alla gestione del porto franco, congiuntamente alle necessarie risorse finanziarie, tecniche e professionali.
      Con riferimento alle province friulane, si è prevista invece la possibilità di istituire un organo permanente e stabile di raccordo delle rispettive funzioni amministrative, alla luce di comuni esigenze di carattere ambientale ed economico.
      Ulteriore aspetto di novità è dato dalla possibilità di determinare con referendum consultivo il capoluogo della regione.

 

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